(massima n. 1)
Elemento differenziale del delitto di occultamento di cadavere da quello di distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere č che il celamento dello stesso deve essere temporaneo, ossia deliberatamente operato in modo che il cadavere sia certamente ritrovato e restituito, senza, peraltro, che il nascondimento sia correlato a particolari accorgimenti, essendo sufficiente che il cadavere sia stato sistemato in modo tale da ritardarne per un tempo apprezzabile il ritrovamento.