(massima n. 1)
In tema di usucapione, ai sensi del'art. 1165 c.c. in relazione all'art. 2944 c.c., il riconoscimento del diritto altrui da parte del possessore, quale atto incompatibile con la volontā di godere il bene uti dominus, interrompe il termine utile per l'usucapione. (Nella specie č stata confermata la sentenza impugnata che, nell'escludere l'animus possidendi da parte del possessore, aveva rilevato che il medesimo aveva trattato l'acquisto della proprietā del bene, cosė manifestando non solo di essere a conoscenza dell'appartenenza del bene ad altri, ma anche di riconoscere l'altrui proprietā).