(massima n. 1)
I delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e di estorsione (la cui materialitā č descritta dagli artt. 393 e 629 cod. pen. nei medesimi termini) si distinguono in relazione all'elemento psicologico: nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione ragionevole, anche se infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella consapevolezza della sua ingiustizia. (In motivazione la Corte ha evidenziato che l'elevata intensitā o gravitā della violenza o della minaccia di per sé non legittima la qualificazione del fatto ex art. 629 cod. pen. e tale lettura č confermata dal fatto che il legislatore prevede che l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni possa essere - come l'estorsione- aggravato dall'uso di armi).