(massima n. 1)
Può parlarsi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone soltanto se il comportamento dell'agente si sia concretato nella realizzazione di una pretesa di diritto mediante la sostituzione della privata violenza alla coazione del provvedimento giudiziale. Il delitto di cui all'art. 393 c.p. si traduce infatti nella indebita attribuzione a sé stesso, da parte del privato, di poteri e facoltà spettanti esclusivamente al giudice, e l'agente deve essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli competa effettivamente e giuridicamente in toto (anche se non sia azionabile o sia infondata). Ne consegue che resta escluso il reato previsto dall'art. 393 c.p. quando trattasi di pretesa illegittima in tutto o in parte o sia giuridicamente impossibile il ricorso al giudice: in tal caso l'opinato diritto non è altro che un pretesto per mascherare altre finalità che hanno determinato la violenza.