(massima n. 1)
Non si configura il reato di cui all'art. 393 c.p. allorché il terzo incaricato della esazione del credito, non si limiti ad una negotiorum gestio, bensì agisca anche, e soprattutto, per il perseguimento dei propri autonomi interessi illeciti. In tal caso l'esattore non si prefigge il mero scopo di coadiuvare il creditore a farsi ragione da se medesimo, bensì mira a conseguire il corrispettivo di un accordo illecito attraverso l'introito di una tangente ovvero l'esazione del credito.