(massima n. 1)
Qualora taluno consegni ad altri del denaro per effettuare l'acquisto di stupefacenti da destinare ad uso personale, un tale contratto ha causa illecita, di tal che l'eventuale suo inadempimento non può dar luogo a ripetibilità, mediante azione giudiziaria, della somma versata. Ne consegue che l'eventuale impiego di violenza o minaccia per ottenere la restituzione di detta somma non può dar luogo al reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ma deve essere inquadrato nell'ambito della più grave ipotesi di estorsione (nella specie soltanto tentata, giacché la restituzione non venne comunque ottenuta).