(massima n. 1)
In tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone, per la sussistenza del reato, č necessario, non solo che la pretesa arbitrariamente esercitata sia munita di specifica azione, ma anche che la condotta illegittima sia mantenuta nei limiti di quanto il soggetto avrebbe potuto ottenere per via giudiziaria. (In applicazione di tale principio, la Corte di cassazione ha ritenuto non sussistente il delitto di cui all'art. 393 c.p. ma quello di cui all'art. 605 stesso codice nella condotta di colui che aveva «sequestrato» un presunto truffatore per condurlo innanzi al suo creditore e costringerlo a pagare il debito).