(massima n. 1)
Il delitto di cui all'art. 393 c.p. si traduce nella indebita attribuzione a se stesso, da parte del privato, di poteri e facoltą spettanti esclusivamente al giudice, e l'agente deve essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli competa effettivamente e giuridicamente in toto. Ne consegue che non ricorre il suddetto reato quando si tratti di una pretesa illegittima in tutto od in parte, ovvero sia giuridicamente impossibile il ricorso al giudice. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto costituire estorsione, e non esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la condotta dell'imputata che aveva costretto con minacce l'amante a pagare una somma di danaro, quale corrispettivo dovuto per prestazioni sessuali).