(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitā del reato di cui all'art. 403 cod. pen. (offese ad una confessione religiosa dello Stato mediante vilipendio di persone) non occorre che le espressioni offensive siano rivolte a fedeli ben determinati, ma č sufficiente che le stesse siano genericamente riferibili alla indistinta generalitā degli aderenti alla confessione religiosa. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha precisato che la norma protegge il sentimento religioso di per sč, sanzionando le pubbliche offese verso lo stesso, attuate mediante vilipendio dei fedeli di una confessione religiosa o dei suoi ministri).