(massima n. 1)
Il concorso formale tra il delitto di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) e quello di procurata inosservanza di pena (art. 390 c.p.), č ammissibile solo quando il soggetto favorito rivesta contemporaneamente la qualitą di condannato in via definitiva e di sottoposto ad indagine ad altro titolo. (In motivazione la Corte osserva che il delitto di favoreggiamento personale ha come presupposto la commissione, da parte di un soggetto diverso, di un altro delitto per il cui accertamento siano in corso indagini, e si concreta con l'agevolazione prestata a sottrarsi alle indagini stesse o alle ricerche conseguenti, mentre la procurata inosservanza di pena viene integrata da qualsiasi aiuto volontariamente prestato alla persona gią definitivamente condannata al fine di consentirle di sottrarsi all'esecuzione della pena inflitta).