(massima n. 1)
Il reato di favoreggiamento personale prevede, come condotta punibile, l'aiuto finalizzato alla elusione delle investigazioni: quindi il termine «aiuta» contenuto nell'art. 378 c.p., ha un significato di larga accezione, comprensivo di ogni atteggiamento, di azione o di omissione, non eccettuato quello di chi si rifiuti di fornire notizie utili per l'accertazione del delitto. Il reato di procurata inosservanza di pena, invece, prevede, come condotta punibile solo l'aiuto prestato al latitante per sottrarsi all'esecuzione della pena. Pertanto, in questo secondo caso, il significato del termine «aiuta» non può essere che quello di favorire il ricercato mediante un'attività volontaria, concorrente con quella del latitante al fine della realizzazione dello scopo dallo stesso perseguito.