(massima n. 1)
In tema di reati contro l'amministrazione della giustizia, l'esimente prevista dall'art. 384, comma primo, c.p. non può essere invocata sulla base del mero timore, anche solo presunto o ipotetico, di un danno alla libertà o all'onore, in quanto essa implica un rapporto di derivazione del fatto commesso dalla esigenza di tutela di detti beni che va rilevato sulla base di un criterio di immediata ed inderogabile conseguenzialità e non di semplice supposizione. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso, in relazione al delitto di favoreggiamento personale, l'applicabilità dell'esimente invocata dall'imputato il quale aveva dedotto che la falsa affermazione resa agli inquirenti di non conoscere gli autori di un'aggressione armata ai suoi danni era stata determinata dal timore di un possibile coinvolgimento in indagini per fatti di criminalità organizzata).