(massima n. 1)
Per la sussistenza dei delitti di patrocinio o di consulenza infedele (art. 380 c.p.) e le altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico (art. 381 c.p.) è strutturalmente necessaria la instaurazione di un procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria, quale elemento costitutivo del reato, cosicché ritenere compresa nella previsione legislativa anche «le attività prodromiche» alle cause poi instaurate tra le parti integra una violazione del principio di tipicità del precetto penale.