(massima n. 2)
Risponde del reato di favoreggiamento reale colui che, pur non concorrendo nell'attivitā di costituzione abusiva di disponibilitā valutarie all'estero, punita dall'art. 1 del d.l. 4 marzo 1976, n. 31, abbia limitato il proprio intervento all'aiuto per il trasporto di danaro a favore dell'autore del reato valutario, da un luogo ad un altro, in quanto l'azione favoreggiatrice č iniziata in un momento posteriore alla consumazione del delitto in capo al favorito.