(massima n. 1)
L'art. 1164 c.c. regolando la sola ipotesi che taluno abbia inizialmente esercitato un possesso corrispondente ad un diritto reale su cosa altrui non č applicabile al caso in cui sin dall'origine il possesso si sia estrinsecato in un'attivitā corrispondente ad un diritto di proprietā o di comproprietā. Pertanto, non essendo necessario alcun atto di interversione dell'usucapione della comproprietā di un cortile da parte di colui che, pur essendo titolare di una servitų di passaggio sul medesimo, assuma di non essersi mai limitato ad esercitare questo solo diritto, ma di essersi sempre comportato sin dall'inizio del possesso rispetto a quel bene come condomino, erroneamente i giudici di merito disattendono la prova testimoniale a tal proposito dedotta, pur riconoscendo che essa ha ad oggetto comportamenti tipici di colui che ha sul bene un diritto di proprietā o di comproprietā.