(massima n. 1)
Il delitto di subornazione previsto dall'art. 377 c.p. č un reato di pericolo il cui evento, di natura formale, si verifica con la semplice offerta o promessa, finalizzate alla falsitā giudiziale. La norma suddetta, sanzionando penalmente la sola istigazione alla falsitā giudiziale eleva ad illecito penale il semplice attentato all'amministrazione della giustizia; non č, quindi, ravvisabile l'ipotesi del tentativo.