(massima n. 1)
Ai fini della configurabilità del reato di subornazione di testimone (art. 377 c.p.), è irrilevante che il soggetto nei cui confronti è stata posta in essere la condotta vietata dalla norma incriminatrice abbia già reso la propria deposizione, non derivando da ciò la cessazione della qualità di testimone, la quale, invece, permane fino al momento in cui il processo esaurisce definitivamente il suo corso.