(massima n. 1)
Nella fattispecie criminosa prevista dall'art. 374 bis c.p., la destinazione delle false dichiarazioni, o attestazioni, sulle condizioni, qualità personali, trattamenti terapeutici, rapporti di lavoro, ad essere prodotti all'autorità giudiziaria, può essere desunta dal giudice da ogni elemento emergente dalla situazione concreta esaminata, sia testuale, che contestuale. La ricostruzione e la valutazione del giudice di merito non sono sindacabili in sede di legittimità, quando sono motivate in maniera non manifestamente illogica.