(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitą del delitto di false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autoritą giudiziaria, rientrano nella previsione della norma incriminatrice la certificazione di dati clinici non veri o l'attestazione di condizioni inesistenti, mentre nessun rilievo possono assumere gli apprezzamenti e le valutazioni che un medico abbia compiuto relativamente alla gravitą delle condizioni cliniche del soggetto esaminato, traendone un giudizio di incompatibilitą con il regime carcerario. (Fattispecie relativa a valutazioni compiute da un consulente tecnico di parte in merito al livello di gravitą e al rischio di aggravamento della patologia oculare di un soggetto detenuto).