(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitā del delitto di falsa testimonianza non si richiede che il giudice sia rimasto ingannato, ma č sufficiente che mendacio e reticenza abbiano potenziale idoneitā a trarlo in errore, in quanto si tratta di un reato di pericolo che prescinde dal grado di credibilitā della falsa deposizione ed č realizzato anche se il giudice abbia negato attendibilitā alla deposizione.