(massima n. 1)
Al privato danneggiato dal reato è assegnato un potenziale ruolo processuale, con facoltà di costituzione di parte civile, soltanto quando il procedimento sia pervenuto alla fase indicata dall'art. 79 c.p.p. e non nel corso delle indagini preliminari. Poiché la persona offesa dal delitto di falsa testimonianza va individuata esclusivamente nello Stato, titolare dell'interesse cui la norma è finalizzata, e non anche nel privato che si ritenga danneggiato dalla falsità, quest'ultimo non è destinatario della notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, di cui all'art. 419 c.p.p., e non è perciò legittimato al ricorso per cassazione teso a denunciarne la violazione.