(massima n. 1)
Ai fini della configurazione del delitto di falsa testimonianza č richiesta la valutazione sulla pertinenza e sulla rilevanza della deposizione da compiere con riferimento alla situazione processuale esistente al momento in cui il reato viene consumato, quindi ex ante e non ex post, e alla sua affermazione il giudice deve pervenire attraverso l'esame di norme giuridiche e non mediante l'utilizzazione di massime di esperienza. (Fattispecie in cui si č configurato il reato in una deposizione reticente sul punto dell'omessa indicazione del nome di colui che faceva telefonate per imporre il trasferimento fulmineo di ufficiali della Guardia di finanza sgraditi, circostanza ritenuta rilevante ai fini della corretta configurazione del delitto di corruzione).