(massima n. 1)
In tema di falsa testimonianza, l'apparente non decisivitą delle dichiarazioni mendaci rispetto alla pronuncia del giudice non esclude la rilevanza delle stesse quando in realtą sussisteva una oggettiva ed elevata idoneitą ad alterare l'accertamento delle modalitą e delle responsabilitą del fatto oggetto di reato. (Fattispecie in cui la vittima del reato ha falsamente dichiarato di non conoscere due persone che avevano assistito ai fatti e delle quali, invece, egli aveva inizialmente riferito di essere amico).