(massima n. 1)
Nel delitto di falsa testimonianza il bene giuridico protetto è quello del normale svolgimento dell'attività giudiziaria, sicché il soggetto passivo del reato è soltanto lo Stato-collettività e non la persona che subisca eventuali danni risarcibili in sede civile. Ne consegue che il privato denunciante non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal P.M. e, successivamente, ricorso per cassazione avverso la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione.