(massima n. 1)
Il delitto di subornazione - che è un reato di pericolo - richiede (secondo l'attuale formulazione della previsione incriminatrice) che la persona verso la quale si dirige l'opera del subornatore, al momento dell'offerta o della promessa del danaro o di altra utilità, sia stata «chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria». (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso con il quale l'imputato sosteneva che - tenuto conto delle modificazioni apportate al primo comma dell'art. 377 c.p. dal D.L. n. 306 del 1992 convertito nella legge n. 356 del 1992 - nella fase delle indagini preliminari non sarebbe «materialmente possibile commettere il reato di falsa testimonianza al P.M.», sicché non sarebbe configurabile il delitto di subornazione, poiché la persona offesa, dopo avere reso deposizione al P.M. come persona informata sui fatti, avrebbe «perduto ogni veste giuridica in attesa di assumere quella di teste al dibattimento», la Suprema Corte ha osservato che nel momento in cui l'imputato consegnò alla ragazza il danaro (promettendogliene altro in futuro), questa aveva già fornito informazioni al P.M. e, quale parte offesa, nella stessa fase delle indagini preliminari, poteva essere nuovamente sentita per iniziativa dell'autorità giudiziaria procedente così come poteva rendere a queste dichiarazioni spontanee e presentare memorie ex art. 90 c.p.p.; che anche dopo la deposizione già resa al P.M. ella non aveva certo perduto la qualità di parte offesa, cioè di persona informata sui fatti e - come tale - qualora avesse aderito agli allettamenti dell'imputato, ben avrebbe potuto commettere il reato di cui all'art. 371 bis c.p.).