(massima n. 1)
In tema di simulazione di reato, la ritrattazione della falsa denuncia può escludere il delitto solo allorché con essa si impedisca il venire a esistenza dell'evento lesivo della condotta, che consiste nel pericolo dell'inizio di un procedimento penale. È necessario, inoltre, che tale ritrattazione sia piena, spontanea (cioé non indotta dalle contestazioni degli inquirenti) nonché immediata (vale a dire posta in essere prima dell'inizio delle indagini), ovvero, «a fortiori», contestuale alla denuncia simulatoria.