(massima n. 1)
In tema di simulazione di reato (art. 367 c.p.), la denuncia all'Autoritā nella quale si affermi falsamente un delitto mai avvenuto costituisce corpo di reato che, in quanto tale, deve essere sottoposto a sequestro ed acquisito agli atti del procedimento; ne consegue che le affermazioni ivi contenute debbono essere valutate nel loro complesso e sono interamente utilizzabili ai fini della prova degli elementi costitutivi del delitto in questione; mentre del tutto inconferente, al riguardo, č il richiamo al disposto di cui all'art. 63 c.p.p. che sanziona con l'inutilizzabilitā le dichiarazioni autoindizianti rese dalla persona indagata o imputata senza le garanzie previste dalla legge.