(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitā del delitto di simulazione di reato, il raffronto fra realtā ed apparenza non va condotto con esclusivo riguardo all'astratta definizione giuridica del fatto denunziato, dovendosi, invece, valutare anche quelle alterazioni del vero che, senza immutare il titolo di reato, ne modifichino gli aspetti sostanziali, cosė da incidere sulla sua identificazione. In questa prospettiva si č da ritenere che la simulazione sussiste non solo quando la denunzia riguardi un fatto inesistente ovvero un reato diverso, per nomen juris, da quello consumato, ma anche nelle ipotesi in cui la divergenza fra il delitto commesso e quello denunziato incida, oltre un apparente diversitā soltanto quantitativa, sull'aspetto qualitativo dell'oggetto materiale.