(massima n. 1)
Ai fini della sussistenza del delitto di simulazione di reato, di cui all'art. 367 c.p., non si richiede che sia stato concretamente instaurato un procedimento penale, ovvero siano state iniziate indagini di polizia giudiziaria aventi ad oggetto il reato denunziato e la scoperta del colpevole, essendo sufficiente che la condotta del soggetto attivo determini la sola probabilità di una lesione dell'interesse giuridico, tutelato dalla norma, al regolare funzionamento degli organi deputati all'accertamento ed alla repressione dei reati. Tuttavia, è necessario che la notitia criminis possegga la capacità propulsiva di provocare atti diretti all'accertamento del reato, sicché tale capacità deve ritenersi insussistente nel caso in cui il fatto denunziato appaia sin da principio inverosimile e, quindi, del tutto inidoneo a determinare la semplice possibilità dell'inizio del procedimento penale o delle indagini preliminari di polizia. In tal caso, infatti, si tratta non di simulazione, bensì di un'ipotesi di reato impossibile, ai sensi dell'art. 49 c.p. per l'inidoneità della condotta posta concretamente in essere.