(massima n. 1)
Deve ritenersi integrato il presupposto oggettivo del reato di simulazione di reato quando la differenza tra il reato denunciato e quello realmente avvenuto investe non un certo numero di cose indiscriminatamente considerate, bensģ cose la cui singola identitą assume un'entitą e una funzione separatamente e significativamente rilevabile. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha ritenuto configurabile la falsa denuncia di cui all'art. 367 c.p. con riguardo a fattispecie nella quale era stato denunciato il furto, oltre che della ruota di scorta, effettivamente rubata, anche della ruota anteriore destra, della batteria e del crik dell'autovettura).