(massima n. 2)
In tema di simulazione di reato, ai fini della rilevanza della ritrattazione, occorre che questa avvenga continenter, e cioè subito dopo la falsa denuncia, dato che, se le indagini sono state già avviate, la resipiscenza del simulatore del reato interviene comunque tardivamente, in quanto il turbamento all'amministrazione della giustizia si è già realizzato. Tale comportamento può comunque integrare la circostanza attenuante del pentimento operoso di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, c.p., che può riguardare anche le conseguenze penalistiche del reato, nel senso che il comportamento dell'agente, successivamente al fatto, può incidere in senso attenuativo sulla gravità della lesione del bene giuridico considerato dalla norma, che può essere più o meno accentuata in relazione alla dimensione, anche temporale, dell'attività di indagine conseguente alla falsa denuncia.