(massima n. 1)
Non si ha simulazione di reato nella ipotesi in cui il fatto non venga alterato cosģ da costituire un titolo di reato assolutamente diverso, a nulla valendo che l'entitą di esso o altre modalitą della sua verificazione siano state esposte in modo difforme, in quanto, ai fini della configurabilitą del delitto di cui all'art. 367 c.p., il raffronto tra il reato consumato e il reato denunciato non va condotto con esclusivo riguardo alla astratta qualificazione giuridica del fatto, ma deve coinvolgere anche quelle alterazioni del vero che, pur senza influire sul titolo del reato, ne modificano in modo cosģ sostanziale gli aspetti concreti da incidere sulla sua identificazione. (Nella specie la Corte non ha ritenuto costituire simulazione di reato il fatto che il denunciante non avesse rivelato di conoscere pił in dettaglio le modalitą del furto, anche con riferimento alla provenienza «etnica» del ladro).