(massima n. 1)
Il delitto di simulazione di reato non č configurabile se la condotta non č idonea a determinare il pericolo che venga iniziato un procedimento penale e, quindi, se il contenuto della denuncia appaia palesemente inverosimile ovvero la complessiva situazione di fatto consenta di escludere la necessitą di svolgere delle indagini sul reato denunciato e suggerisca invece di avviarle proprio sulla falsitą delle denuncia. (Fattispecie in cui un militare, dopo aver informato i Carabinieri di non aver pił rinvenuto il tesserino di riconoscimento nel proprio armadietto, del quale escludeva l'effrazione, si presentava il giorno successivo alla medesima autoritą per effettuare formale denuncia del furto dello stesso tesserino, affermando che quest'ultimo era stato sottratto, previa effrazione, dal suo armadietto).