(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitā del delitto di cui all'art. 366 c.p., riferito al rifiuto di assumere o di adempiere le funzioni di custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale, occorre che l'incarico sia stato conferito dall'Autoritā giudiziaria, tassativamente indicata dalla norma quale unico soggetto legittimato. (Fattispecie in cui č stata esclusa la sussistenza del reato, essendo stato conferito l'incarico da parte della polizia giudiziaria).