(massima n. 1)
Commette il reato di sfruttamento ed esercizio della prostituzione, aggravato dalla qualifica di pubblico ufficiale, e non il reato di omessa denuncia ex art. 361 c.p. l'agente della Polizia di Stato che eserciti il meretricio in una casa di prostituzione poiché la qualifica di agente di polizia giudiziaria la gravava di una particolare posizione di garanzia avente come contenuto l'obbligo giuridico di evitare l'agire illecito di terzi. L'aver concorso mediante omissione nel reato materialmente commesso da altri (i gestori dell'abitazione nella quale essa stessa esercitava la prostituzione) comporta responsabilitą ai sensi dell'art. 40 cpv., c.p. nel reato da questi commesso.