(massima n. 1)
Alla nozione del dolo di omissione č estraneo il movente che induca il soggetto tenuto ad osservare l'obbligo ad astenersene: non rileva quindi, in tema di omessa denuncia di reato che il pubblico ufficiale ritenga che l'informativa della notizia di reato di cui sia venuto a conoscenza competa ad altro pubblico ufficiale o supponga che l'informativa sia gią stata da questi fornita; poiché l'errore non esclude la volontarietą dell'omissione, ma concerne se mai la non legittimitą lo stesso č penalmente inescusabile.