(massima n. 1)
L'omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale, prevista dall'art. 361 c.p., č configurabile anche quando essa abbia ad oggetto uno scritto anonimo il quale non contenga soltanto la generica indicazione di fatti suscettibili di essere valutati sotto il profilo della rilevanza penale, ma riferisca fatti specifici attribuiti a persona determinata, nulla rilevando in contrario che un tale scritto non sia comunque processualmente utilizzabile (atteso il disposto di cui all'art. 333, comma 3, c.p.p.), dal momento che detta inutilizzabilitā non impedisce l'effettuazione di indagini dalle quali possa scaturire la prova dell'effettiva commissione di un reato.