(massima n. 1)
La regola dell'art. 360 c.p. presuppone che una determinata fattispecie non richieda necessariamente l'attualitą dell'esercizio della pubblica funzione o del pubblico servizio, cioč che l'agente sia titolare dei poteri o della qualitą di cui abusa nell'immanenza della condotta criminosa. Tuttavia una condotta riferita a una qualitą pubblica o alla titolaritą di poteri risalenti nel tempo e non pił attuali si configura priva della portata offensiva degli attributi di legalitą, di imparzialitą e di buon andamento della pubblica amministrazione che postulano attualitą dell'ufficio pubblico di cui si esercita il potere per tornaconto personale. (Fattispecie relativa a rapporto di servizio esauritosi da anni con l'ente pubblico, chiamato a rispondere, in solido con l'autore dell'illecito, delle obbligazioni civili nascenti da reato).