(massima n. 1)
Il reato di frode nelle pubbliche forniture è reato di pura condotta e non di evento, sicché non è ipotizzabile in relazione ad esso una responsabilità da causalità omissiva. (La Corte ha così escluso che il direttore di mensa di una società, appaltatrice dei servizi di ristorazione dei degenti e del personale di alcuni presidi ospedalieri, potesse rispondere per violazione degli obblighi di controllo inerenti alla funzione, e quindi per l'omesso impedimento della fornitura di generi alimentari di qualità diversa ed inferiore a quella prevista nel contratto di appalto, in contrasto con le prescrizioni del capitolato).