(massima n. 1)
Scopo della disposizione dell'art. 356 c.p. è quello di rafforzare con la sanzione penale la corretta e leale esecuzione del contratto di pubbliche forniture, ponendo tale contratto al riparo da comportamenti fraudolenti del fornitore. Tale finalità ricorre anche quando, per qualsiasi causa, il rapporto tra privato e pubblica amministrazione abbia avuto esecuzione di fatto per invalidità o inefficacia della fonte negoziale (come, per esempio, nei casi di violazione delle norme sulle procedure di scelta del contraente o delle disposizioni sulla forma dei contratti). Ciò a maggior ragione se il rapporto inter partes abbia avuto esecuzione in virtù di un contratto valido ed efficace per un determinato arco temporale e sia poi proseguito di fatto nei casi in cui l'invalidità o l'inefficacia abbiano colpito l'atto di rinnovazione.