(massima n. 1)
È punibile ai sensi dell'art. 348 c.p. colui che eserciti la professione di consulente del lavoro senza essere iscritto ad alcuno degli albi professionali elencati nell'art. 1 della legge n. 12 del 1979. (La Corte ha, altresì, osservato che il delitto non si configura allorché il professionista, iscritto negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, assuma o svolga adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, senza avere previamente dato la prescritta comunicazione agli ispettori del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intende svolgere tali adempimenti, atteso che l'omissione di tale comunicazione non rileva ai fini della integrazione della fattispecie penale, ma unicamente ai fini amministrativi e disciplinari).