(massima n. 1)
Non è legittimato all'esercizio della professione di consulente del lavoro chi sia abilitato per la diversa professione di revisore contabile, giacché tra tali attività professionali esiste una obiettiva diversità di competenze in quanto l'art. 1 della legge 11 gennaio 1979 n. 12, disciplinante la professione di consulente del lavoro, estende esclusivamente alle categorie degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali la competenza ad occuparsi degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, peraltro a condizione che i soggetti appartenenti a tali ulteriori figure professionali diano previa comunicazione agli ispettorati del lavoro territoriali della loro intenzione di svolgere gli adempimenti in questione.