(massima n. 1)
Non dą luogo alla configurabilitą del reato di cui all'art. 348 c.p. la condotta di chi, senza essere iscritto all'albo dei dottori commercialisti o a quello dei ragionieri e periti commerciali, provveda alla redazione di bilanci di societą commerciali, atteso che le norme civilistiche attribuiscono tale incombenza agli amministratori, senza in alcun modo prevedere che costoro, per esercitare la loro funzione, debbano essere iscritti in taluno dei suddetti albi professionali.