(massima n. 1)
Non integra l'elemento oggettivo del reato di esercizio abusivo di una professione (art. 348 c.p.), la compilazione delle denunce dei redditi e dell'Iva, atteso che queste attività non rientrano tra quelle riservate ai dottori commercialisti, e ai ragionieri, ai sensi dell'art. 1, lett. a), legge 28 dicembre 1952, n. 3060 e dell'art. 1 D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067, dovendo considerarsi vietate solo quelle che, in deroga al principio costituzionale della libera esplicazione del lavoro, sono riservate — da un'apposita norma — alla professione considerata.