(massima n. 1)
Non integra esercizio abusivo di professione (art. 348 c.p.) di dottore commercialista da parte di un consulente del lavoro la tenuta della materia fiscale e della contabilitą, relativa a piccole e medie imprese assistite nell'ambito dell'attivitą di consulente del lavoro. Esse, infatti, sono attivitą di mero rilevamento, annotazione, catalogazione, accorpamento e trascrizione di dati, aventi rilevanza contabile e fiscale, e costituisce pratica di scarso rilievo professionale, non implicando necessariamente contributi di consulenza tecnico-contabile, di stime commerciali e finanziarie, di verifica e revisione dei bilanci, di amministrazione e liquidazione di aziende, riservate ai dottori commercialisti. Essa, pertanto, deve essere ritenuta attivitą di natura «affine» che rientra nella generale competenza del consulente del lavoro (artt. 1 e 2 della L. 11 gennaio 1979, n. 12). Tale attivitą non cambia natura quando, anziché essere effettuata su scritture e documenti interni all'azienda, sia trasferita su dichiarazioni e denunzie destinate a essere inibite ad uffici pubblici, compresi quelli fiscali, sempreché non sussista la necessitą di una consulenza contabile o commerciale generale.