(massima n. 1)
Commette il reato di abusivo esercizio della professione di dentista l'odontotecnico che svolga attività riservata al medico nei confronti di pazienti che si rivolgono a lui, in quanto, in virtù dell'art. 11, R.D. 31 maggio 1928, n. 1334 — norma extrapenale integratrice del precetto penale contenuto nell'art. 348 c.p. — è escluso ogni rapporto diretto fra paziente e odontotecnico, quest'ultimo, essendo autorizzato «unicamente a costruire apparecchi di protesi dentaria su modelli tratti dalle impronte ... fornite da medici-chirurghi ... con le indicazioni del tipo di protesi da eseguire (art. 11 del regio decreto citato). (Nella specie la Suprema Corte ha osservato che correttamente la corte di merito aveva ritenuto che l'imputato dovesse rispondere del reato ascrittogli in quanto aveva: 1) esaminato il ponte di una paziente prescrivendole delle radiografie e poi esprimendo il suo giudizio al riguardo; 2) visitato un paziente che lamentava dolore ad un dente, facendolo distendere sul lettino, esaminandogli la bocca ed affermando che erano necessari altri lavori; 3) visitato un paziente, prescritto al medesimo delle radiografie, impegnandosi a stendere un preventivo; 4) esaminato la bocca di un paziente prescrivendogli radiografie nonché, all'esito, l'applicazione di un apparecchio).