(massima n. 1)
In tema di abusivo esercizio di una professione, l'art. 7 della L. 24 luglio 1985, n. 409, istitutiva della professione sanitaria di odontoiatria, prevede, in attuazione del diritto di stabilimento di cui all'art. 52 del Trattato CEE, e in conformitā alla direttiva del Consiglio CEE 25 luglio 1978, n. 686, che ai cittadini degli stati membri delle comunitā europee che esercitano una attivitā professionale nel campo della odontoiatria e che sono in possesso dei prescritti diplomi, č riconosciuto il titolo di odontoiatra, o di odontoiatra specialista, ed č consentito l'esercizio della relativa attivitā. Tuttavia, per potere esercitare legalmente la predetta professione, č necessario, in base all'art. 8 della predetta legge, che l'interessato presenti domanda corredata al Ministero della Sanitā, che deve accertare la regolaritā della domanda e della documentazione e provvedere alla trasmissione della stessa all'ordine professionale competente per la iscrizione. In mancanza di detto formale riconoscimento, l'attivitā professionale deve ritenersi essere esercitata abusivamente. (Nella specie, č stata ritenuta corretta l'affermazione della responsabilitā penale per il reato di cui all'art. 348 c.p. dell'imputato che, in possesso di diplomi rilasciati da un paese membro della Unione Europea, aveva esercitato l'attivitā odontoiatrica senza avere previamente avanzato domanda di riconoscimento e di iscrizione al relativo albo professionale italiano).