(massima n. 1)
Commette il delitto di esercizio abusivo della professione medica, a mente dell'art. 348 c.p., l'odontotecnico il quale provveda direttamente alla installazione di una protesi dentaria (limando monconi, fissando viti ai perni, rilevando impronte ed infine fissando detta protesi), posto che per tale figura professionale č preclusa qualunque manovra presso il cavo orale di un paziente, ed č solo consentita la realizzazione di protesi modellate su impronte rilevate da un medico o da un odontoiatra abilitato (art. 11 R.D. 31 maggio 1928, n. 1334).