(massima n. 1)
La disposizione di cui all'art. 1, comma secondo lett. a), del Trattato tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America firmato il 2 febbraio 1948 (che consente ai cittadini dei due Stati di svolgere attivitą professionali nei territori delle Parti contraenti) assicura paritą di trattamento nell'esercizio di detta attivitą anche allo straniero, ma non attribuisce automaticamente efficacia ai titoli di studio conseguiti nei Paese di origine e pertanto non abilita (nella specie: il cittadino statunitense laureato negli USA in science of denturity) alla professione di odontoiatra sul territorio italiano, in mancanza del titolo richiesto dalla legge nazionale.