(massima n. 1)
Non integra il delitto di abusivo esercizio di una professione - a seguito delle modifiche normative apportate dal D.L.vo 8 luglio 2003, n. 277 (relativo all'attuazione della Direttiva 2001/19/CE) alla legge n. 409/1985 (istitutiva della professione sanitaria di odontoiatria) - il fatto del laureato in medicina e chirurgia che, avendo iniziato la propria formazione universitaria in medicina nel periodo di tempo ricompreso tra la data del 28 gennaio 1980 e quella del 31 dicembre 1984, risulti in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale e sia iscritto all'albo degli odontoiatri per esercitare tale attivitą, previo superamento della prova attitudinale di cui al D.L.vo 13 ottobre 1998, n. 386.